Gentili clienti,
è in scadenza al 31 dicembre 2025, dopo la proroga di giugno, l’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale al registro delle imprese competente, ovvero un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Si precisa che, con l’articolo 13 del decreto Legge n. 159 del 2025, entrato in vigore il 31 ottobre 2025, sono tenuti all’adempimento, in via alternativa, l’amministratore unico o l’amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Sono, quindi coinvolte: società di capitali, società cooperative e società consortili. Sono, invece, esclusi: amministratori di società di persone e soggetti che all’interno della società ricoprono cariche diverse.
La PEC dell’amministratore e/o del Presidente del Consiglio di Amministrazione non può coincidere con quello della società.
Si chiede, pertanto, di comunicare allo studio le PEC dei singoli amministratori, entro e non oltre la data del 10/12/2025 al fine di adempiere all’inoltro della pratica camerale nei termini di legge.
In caso di mancata comunicazione, dopo tale data sono previste sanzioni da 103,00 a 1.032,00 euro ai sensi dell’articolo 2630 del codice civile e lo studio si esime da ogni responsabilità.