DI SEGUITO IL LINK PER ACCEDERE ALL’INCONTRO MEETING CHE LA DOTTORESSA TERESA MARRONE TERRA’,   SULL’ABOLIZIONE DELL’ESTEROMETRO E SULLE NUOVE NORME  DA  RISPETTARE, MERCOLEDI 20 LUGLIO 2022 ALLE ORE 18:30

https://meet.google.com/qft-fytp-zhv

(da inserire nel browser)

oppure

Meet – qft-fytp-zhv (google.com

(cliccare sul link)

Decreto semplificazioni: esterometro abolito per importi fino a 5.000 euro

 – NUOVI ADEMPIMENTI –

Il Decreto semplificazioni (DL n. 73/2022 pubblicato in G.U. n. 143 del 21 giugno 2022) ha introdotto importanti modifiche al regime dell’esterometro. Vediamo di cosa si tratta.

Come noto, dal 2019, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia trasmettono trimestralmente all’Agenzia delle entrate i dati delle operazioni attive e passive effettuate nei confronti dei soggetti esteri tramite il cosiddetto esterometro. La Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) ha abrogato tale adempimento trimestrale a far data dal 1° gennaio 2022. Termine poi spostato al 1° luglio 2022 per via della proroga concessa dal DL n.146/2021. Pertanto a partire dal 1° luglio i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia andranno trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio utilizzando il formato XML già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche.

Ma a pochi giorni dall’esordio della nuova modalità di invio dei dati, il Decreto semplificazioni (DL n. 77/2021 pubblicato in G.U. n. 129 del 31 maggio 2021) è tornato in maniera forte sul tema introducendo un nuovo caso di esenzione. L’art. 12 del decreto prevede che “i soggetti tenuti all’adempimento debbano trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato”, salvo i seguenti casi:

  1. quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale;
  2. quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche;
  3. quelle, purché di importo non superiore 5.000 euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del Dpr 633/72.

È questo terzo punto la grande novità introdotta dal DL semplificazioni, un caso di esenzione forte che alleggerirà il carico lavorativo di molti addetti al settore.

 Come gestire l’abolizione dell’esterometro?

Dal 1° luglio 2022 è definitivamente abrogato l’esterometro, utilizzato fino ad ora da moltissime aziende italiane come mezzo per documentare all’Agenzia delle entrate le operazioni svolte con l’estero. Per regolarizzare la propria posizione nei confronti dell’Agenzia e dell’assolvimento dell’IVA, le imprese italiane dovranno da luglio in poi affidarsi necessariamente alla fattura elettronica, utilizzando i nuovi tipi documento appositamente predisposti dall’Agenzia delle entrate. 

Dal 1° luglio l’esterometro verrà messo definitivamente nel cassetto e allora tutte le aziende dovranno essere in grado di utilizzare gli appositi tipi documento messi a disposizione dall’Agenzia, che alcuni già utilizzavano in via facoltativa e a cui i Ns Clienti dello studio erano abituati. Nello specifico, i nuovi tipi documento permettono di emettere una autofattura elettronica o integrazione, a seconda dei casi, da annotare negli appositi registri IVA, in entrata e in uscita, per assolvere correttamente all’imposta dovuta. Vediamo come fare, a seconda che ci troviamo nella posizione di fornitori o di acquirenti, e quali scadenze è bene tenere a mente.

La fatturazione nel ciclo attivo 

FATTURE EMESSE

Quando siamo noi a dover emettere una fattura verso un nostro cliente estero, il gioco è semplicissimo: non dovremo fare altro che emettere una normale fattura elettronica, utilizzando la modalità consueta e rispettando le tempistiche per la fattura immediata o differita. Al posto del codice destinatario, trattandosi di un soggetto estero, utilizzeremo, come già impartitovi, il codice di sette “x”, come indicato dall’Agenzia delle entrate: questo consentirà al Sistema di Interscambio di capire che stiamo emettendo una fattura destinata a un soggetto non residente. Nel campo relativo all’ID Paese andremo ad inserire la sigla corrispondete al Paese di residenza del cessionario/committente, mentre per il CAP utilizzeremo il codice convenzionale numerico composto da cinque zeri, “00000”. Qualora l’operatore sia in possesso di partita IVA aperta in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale, è necessario utilizzare la codifica “0000000”, avendo cura di riportare il numero di partita IVA italiana nel campo “IdFiscaleIVA”, salvo che il cliente non comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario).

La predisposizione della fattura elettronica come descritta è necessaria per trasmettere i dati della fattura allo SDI e assolvere all’obbligo di comunicazione nei confronti dell’Agenzia, mentre al nostro cliente estero invieremo la fattura secondo le modalità concordate (in pdf, via mail o altra modalità). La trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture, pari a 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o diverso termine stabilito da specifiche disposizioni, ad esempio, per le fatture differite. Le operazioni attive effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia non terranno conto della qualifica di soggetto business o consumatore finale.

La fatturazione nel ciclo passivo 

– FATTURE D’ACQUISTO

Per le fatture passive, vale a dire quelle ricevute da un fornitore estero, la questione diventa leggermente più complessa. La novità implica che i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia andranno trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio utilizzando il formato XML già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche. Si dovrà, infatti, andare ad emettere una fattura elettronica, utilizzando i tipi documento TD17, TD18 e TD19: 

  •     TD17: Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero; 
  •     TD18: Integrazione per acquisti di beni intraUE; 
  •     TD19: Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 D.P.R. 633/72. 

Come chiarito dalla Guida rilasciata dall’Agenzia delle entrate, arrivata ora alla versione 1.6 con l’aggiornamento di febbraio, i documenti integrativi devono essere annotati sia nel registro di entrata, sia in quello di uscita, per consentire la corretta liquidazione dell’IVA. Importante anche emettere le autofatture/integrazioni rispettando le corrette tempistiche, vale a dire entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura da parte del fornitore. Nella compilazione delle fatture TD17, TD18 e TD19 dovremo riportare per intero i dati dell’operazione descritti nella fattura originaria, indicare i dati del fornitore nella sezione dedicata al Cedente/Prestatore e indicare invece i nostri dati nella sezione del Cessionario/Committente. Tutte le informazioni necessarie alla corretta compilazione sono disponibili all’interno della Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro rilasciata dall’Agenzia delle entrate. È possibile anche allegare la fattura originaria ricevuta dal fornitore all’interno delle fatture elettroniche così generate e trasmesse al Sistema di Interscambio, in modo da poterle portare in conservazione congiuntamente. Diversamente, ricordiamo che la fattura ricevuta dal fornitore deve comunque essere opportunamente conservata, in modalità cartacea o in modalità digitale attraverso la conservazione sostitutiva. Da un punto di vista operativo, per le operazioni passive il campo “Codice Destinatario”, trattandosi di autofattura, dovrà essere valorizzato con la codifica “0000000”. Nel caso in cui non venga compilato il campo “PEC Destinatario”, il file verrà recapitato all’indirizzo che il cessionario/committente ha registrato come canale di ricezione delle fatture elettroniche.

È il caso di precisare che le operazioni da trasmettere non sono limitate a quelle rilevanti ai fini IVA, ma comprendono anche le operazioni fuori campo, secondo quanto già confermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta 85/E del 27 marzo 2019 nonché nella circolare 14/E/2019. Ne deriva che l’operatore nazionale dovrà, ad esempio, inviare anche i dati inerenti i costi all’estero per ristoranti o alberghi utilizzando per i servizi il TD 17 e per gli acquisti di beni il TD19 e in entrambi i casi il codice natura N2.2. Altrettanto escluse dall’adempimento sono le transazioni verso privati esteri realizzate in e-commerce (vendite a distanza), a condizione che le stesse non siano documentate da fattura e siano gestite con la procedura dell’Oss (One Stop Shop). Al contrario, l’esterometro, con le nuove modalità applicative, è considerato obbligatorio da parte delle Entrate (FAQ relative al regime Oss, pubblicate sul suo sito) nel caso in cui l’operatore certifichi le predette operazioni con l’emissione di fattura.

Le prossime scadenze

Per chi sta ancora utilizzando l’esterometro e intende continuare a farlo per tutto il periodo utile, ovvero fino al 30 giugno 2022, ricordiamo che il suo invio deve essere fatto con cadenza trimestrale ed entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento delle operazioni. Pertanto, per le operazioni eseguite dall’inizio del 2022, l’esterometro dovrà essere inviato:   

  • entro il 30 aprile 2022 per le operazioni relative a gennaio, febbraio e marzo 2022. Cadendo tale giornata di sabato, il termine è esteso fino al 2 maggio 2022;  
  • entro il 31 luglio 2022 per le operazioni relative ad aprile, maggio e giugno. Il termine è esteso fino al 22 agosto 2022 in considerazione del periodo feriale estivo.  

Infine, ricordiamo anche che dal 1° luglio si inizierà ad utilizzare la nuova versione del tracciato per la fattura elettronica, vale a dire la versione 1.7, messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate proprio in relazione all’eliminazione dell’esterometro e all’introduzione delle nuove modalità di comunicazione.