Gentile Cliente,

 

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito alla possibilità, riservata alle imprese di autotrasporto, di utilizzare in compensazione (tramite modello F24) il contributo al SSN versato nel 2015 per i veicoli adibiti al trasporto di merci.

La Legge n. 266/2005 ha introdotto, nel nostro ordinamento la possibilità, per le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – di poter recuperare, fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo, le somme versate nell’anno precedente come contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

Tale beneficio è stato oggetto di proroga negli anni successivi alla sua introduzione, e con il Comunicato Stampa del 5 luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate, ha confermato l’agevolazione anche per l’anno 2016, con riferimento al contributo SSN versato nel 2015.

Il credito d’imposta, utilizzabile nel 2016, è rappresentato dalle somme versate nel 2015 come contributo al SSN sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci con massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, nel limite massimo di 300 euro per ciascun veicolo.

Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel Modello F24. Dunque, nel 2016, è possibile utilizzare in compensazione il contributo versato nel periodo d’imposta 2015 .

Ringraziandovi per l’attenzione, 

Vi porgiamo cordiali saluti.