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ART. 22  DECRETO LEGGE  N. 18/ DEL 17/03/2020

Cassa integrazione in deroga: ecco come funziona

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19

La cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale Covid-19 per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria.

Il trattamento di cigd può essere richiesto dai soggetti giuridici qualificati come imprese (ex articolo 2082 del codice civile), dai piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti) e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 con riferimento ai lavoratori che hanno instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato.

Come funziona:

La cigd viene concessa dalla regione o provincia autonoma con determina, se la richiesta d’intervento proviene da unità produttive site in un’unica regione o provincia autonoma oppure viene concessa dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministero dell’Economia e delle finanze, con apposito decreto interministeriale, se la richiesta proviene da aziende cosiddette ‘plurilocalizzate’ aventi cioè unità produttive dislocate sull’intero territorio nazionale.

Le regioni e province autonome possono disporre la concessione della cigd sulla base di risorse che, con appositi decreti, il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministero dell’Economia e delle finanze, mette a disposizione di ciascun ente territoriale.

L’azienda non può presentare domande di integrazione salariale in deroga e domande per trattamenti garantiti dai suddetti fondi per periodi coincidenti. L’indennità è pari all’80% della retribuzione, comprensiva di eventuali ratei di mensilità aggiuntive, che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale, comunque non oltre le 40 ore settimanali.

L’importo della prestazione non può superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.

Il trattamento di integrazione salariale è equiparato alla retribuzione percepita per l’attività prestata alle dipendenze di terzi anche ai fini della disciplina del cumulo con la pensione. Pertanto al lavoratore pensionato, che sia posto in cigd, si applica lo stesso regime di cumulo di pensione/retribuzione in atto prima del collocamento in integrazione salariale.

La cigd è cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio, rese in tutti i settori produttivi, nel limite complessivo di 3.000 euro l’anno per anno civile, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. L’Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. In questo caso l’interessato non sarà obbligato a presentare la comunicazione preventiva di cui all’articolo 8, comma 3, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Il rimborso delle quote del trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo ‘ininterrotto’ di sospensione dal lavoro sono a carico del datore di lavoro. Infatti, la condizione di sospensione dal lavoro, per intervento della cigd, non rientra in alcuna fattispecie che ne preveda l’indennizzo essendo una prestazione finanziata da risorse di natura non contributiva.

Il lavoratore, che presta attività retribuita senza averne dato comunicazione alla struttura Inps territorialmente competente, decade dal diritto. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono valide al fine dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione.

Per fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l’impresa deve aver preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità come ferie residue e maturate, permessi, banca ore. Il beneficio può essere erogato ai lavoratori sospesi dal lavoro o che effettuano un orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva a causa di: situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori; situazioni aziendali determinate da condizioni temporanee di mercato; crisi aziendali; ristrutturazione o riorganizzazione.

La cigd non può essere mai concessa per cessazione dell’attività dell’impresa o di parte della stessa. Le aziende che utilizzano la cigd sono obbligate al versamento del contributo addizionale che all’art. 5 del decreto legislativo n. 148 del 23 settembre 2015 introduce una misura progressiva per il pagamento dei periodi di cassa integrazione salariale fruiti.

Quando fare domanda:

La domanda deve essere presentata entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, corredata dal verbale di accordo sindacale e dall’elenco dei lavoratori interessati. In caso di presentazione tardiva della domanda il trattamento di cigd decorre dall’inizio della settimana precedente alla data di presentazione della domanda.Per il pagamento diretto al lavoratore, l’azienda deve presentare online all’Inps il modello IG/Str/Aut (cod. SR41). Per il pagamento a conguaglio il d.lgs. 148/2015 ha fissato le modalità e i termini per il rimborso delle prestazioni. Il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuate entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso oppure, se successivi, alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione (provvedimento di autorizzazione da parte dell’Istituto). Per i trattamenti conclusi prima dell’entrata in vigore del decreto, i sei mesi decorrono da tale data.

Nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in un’unica regione o provincia autonoma, la domanda di cigd deve essere presentata dall’azienda online all’Inps attraverso il servizio dedicato (piattaforma Digiweb), o alla regione, con il modello IG/15 deroga (cod. SR100). In caso di presentazione della domanda alla regione, la stessa dovrà trasmettere nel sistema informativo percettori (sip) sia la determina di concessione, sia la domanda SR100.

Nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in diverse regioni o province autonome, l’azienda deve presentare apposita domanda al ministero del Lavoro e delle politiche sociali. A seguito dell’istruttoria il ministero stesso emanerà un apposito decreto interministeriale di concessione della prestazione, successivamente l’azienda potrà trasmettere online all’Inps attraverso il servizio dedicato (piattaforma Digiweb), la domanda (cod. SR100) indicando il numero di decreto.

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ART. 23  DECRETO LEGGE  N. 18/ DEL 17/03/2020

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19

 CONGEDO PARENTALE

Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.  La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

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ART. 23  DECRETO LEGGE  N. 18/ DEL 17/03/2020

VOUCHER BABYSITTER

 

In alternativa alla prestazione di CONGEDO PARENTALE  e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.  Il libretto famiglia 2020 è un libretto nominativo prefinanziato, che la famiglia interessata dovrà acquistare alle Poste Italiane  o all’INPS.

 Il bonus di cui al comma precedente è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

10.Le modalità operative per accedere al congedo ovvero al bonus sono stabilite dall’INPS. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 10,l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.

 

 

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Art. 24

(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

 

  1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze

organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

 

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Art. 63 (Premio ai lavoratori dipendenti)

  1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
  2. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l’incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
  3. I sostituti d’imposta di cui al comma 2 compensano l’incentivo erogato mediante l’istituto di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.