Con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito alle novità in tema di reverse charge stabilite dal D.Lgs. 11.2.2016 n. 24.

Esso stabilisce l’estensione dell’ applicazione del meccanismo del reverse charge alla cessione dei seguenti beni:

  • Console da gioco;
  • Tablet;
  • Laptop(computer portatili);
  • Dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione. Inoltre il D.Lgs. precisa che le cessioni succitate sono sottoposte a tale meccanismo qualora effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. 

 

  • Il regime prescritto si applica dal maggio 2016 al dicembre 2018.
  • Si ritiene dunque che il reverse charge non debba essere applicato nella fase di vendita al dettaglio, né nel caso in cui un soggetto passivo di imposta ( come il rivenditore) acquisti i beni elencati per destinarli a beni strumentali alla propria attività.
  • Sono quindi escluse le cessioni di personal computer, che restano assoggettate all’aliquota ordinaria del 22%.