Il comma 70 della Legge di Stabilità modifica la disciplina Irap in agricoltura intervenendo direttamente sul D.Lgs. 446/97 istitutivo dell’imposta. La norma prevede ,infatti, l’abrogazione della lettera d), primo comma, dell’art. 3, e il contestuale inserimento, al successivo comma 2, della lettera c-bis). LA BASE IMPONIBILE E’ DETERMINATA DALLA DIFFERENZA TRA L’AMMONTARE DEI CORRISPETTIVI E L’AMMONTARE DEGLI ACQUISTI DESTINATI ALLA PRODUZIONE. LE DISPOSIZIONI DEL PERIODO PRECEDENTE SI APPLICANO ANCHE PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE RELATIVA ALLE ATTIVITA’ DI AGRITURISMO SVOLTE DAI SOGGETI CHE SI AVVALGONO, AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DEL REGIME FORFETTARIO DI CUI ALL’ART.5 DELLA LEGGE 30DICEMBRE 1991 N.413.
Destinatari:
Soggetti interessati dall’esenzione sono innanzitutto coloro che operano in agricoltura e, più in particolare, coloro che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’articolo 32 Tuir. In questo modo, a partire dal periodo di imposta 2016, non saranno più incisi da Irap sia i soggetti che per natura dichiarano un reddito agrario (ditte individuali, società semplici e enti non commerciali) sia quelli che producono, svolgendo un’attività agricola, un reddito di impresa in quanto società di persone o di capitali. Non scontano più Irap i soggetti che svolgono alternativamente:
- la coltivazione del fondo;
- la selvicoltura;
- l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno (a tal fine bisogna aver riguardo ai parametri di cui al D.M. 28 dicembre 2014);
- la produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste e
- le attività di cui all’articolo 2135, comma 3 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati da ultimo con D.M. 13 febbraio 2015.
Oltre a questi soggetti, la novella normativa prevede l’esenzione anche per l’esercizio di determinate attività in forma cooperativa e/o consortile.
Ci stiamo riferendo:
- “ai soggetti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 227”, quindi alle cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, e
- alle “cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”, quindi le cosiddette stalle sociali (quelle che svolgono attività di allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci e attività connesse di manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci).